AutoMotoRent

Fiscalità

Detraibilità

Totale e Parziale.

                                   

Detraibilità Totale

IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:

  • uso strumentale;
  • uso pubblico;
  • uso a rappresentanti ed agenti di commercio*.

È detraibile al 100% l’iva relativaveicoli stradali a motore per trasporto persone(es.: pullman)o cose(es.: camion) >= 35 q.li o conalmeno 8 posti più quello del conducente,trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (taxisti, noleggiatori auto, etc)**

Sono detraibili al 100% anche leauto e i piccoli autocarri (<35 q.li) che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa**

* Art. 19 bis 1 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

** L’art.1 comma 261, lett . e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) > efficacia dal 1 1°Gennaio 2018

Detraibilità Parziale

L’IVA è detraibile nella misura in cui il bene generaoperazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa,ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.

La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.

È detraibile al 40% l’IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:

  • non utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, dell’arte o della professione;
  • non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio***

*** La detrazione del 40% si estende anche ai carburanti, custodia, manutenzione e riparazione. Per i veicoli stradali a motore s i intendono tutti i veicoli a motore diversi da trattori agricoli e forestali normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere no n è superiore ad 8 (efficacia retroattiva al 28 Giugno 2007)

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